1. Nome e sede

A norma degli art. 828 e segg. del Codice delle obbligazioni è costituita una società cooperativa denominata “Società cooperativa Seminterra”, di durata indeterminata, con sede nel Comune di Bellinzona.

2. Scopo

La società cooperativa Seminterra si propone di produrre in maniera biologica e collettiva ortaggi, bacche, frutta, erbe aromatiche e altri prodotti agricoli e alimentari vegetali tramite un’azione comune dei propri soci, i quali riceveranno a condizioni vantaggiose tali prodotti.
La società si propone altresì di avvicinare produttori e consumatori, così come di promuovere il consumo di prodotti sostenibili locali e stagionali sul territorio, ed al riguardo può anche effettuare la vendita esterna. Essa si prefigge pure di fornire ulteriori prestazioni quali l’organizzazione di eventi e corsi di vario genere basati sulla sostenibilità agricola e alimentare, la conservazione della biodiversità e la solidarietà.

La società potrà acquistare, affittare e noleggiare attrezzature, macchinari, impianti e locali commerciali, così come concludere tutti i contratti ed effettuare tutte le operazioni utili al raggiungimento dello scopo sociale di cui sopra.

3. Principi guida

Le attività della società cooperativa Seminterra sono basate in particolare sui seguenti principi:

  • esse non sono orientate al profitto, bensì al valore che danno ai singoli soci attraverso il lavoro collettivo a contatto con la terra e l’opportunità di condivisione e socializzazione tra persone;
  • la produzione di ortaggi, bacche, frutta, erbe aromatiche e altri prodotti vegetali si basa sui principi dell’agricoltura biologica e prende spunto dall’agroecologia e dalla permacultura;
  • particolare attenzione viene data alla diversificazione di specie e varietà coltivate, alla loro stagionalità, all’utilizzo di varietà locali e/o antiche e di sementi riproducibili;
  • i prodotti coltivati collettivamente vengono distribuiti e consumati tramite un sistema di filiera corta, avvicinando così produttori e consumatori;
  • la condivisione del raccolto, così come dei rischi legati alla produzione (per es. avversità meteorologiche), avviene in modo equo e proporzionale tra i soci in funzione del proprio contributo finanziario e/o lavorativo;
  • i prodotti agricoli di stagione in esubero e quelli di seconda qualità vengono valorizzati attraverso la trasformazione in modo da ridurre lo spreco di alimenti; questo può avvenire all’interno della cooperativa o in collaborazione con altri attori locali;
  • la società cooperativa Seminterra organizza o partecipa a eventi e corsi di vario genere basati sulla sostenibilità agricola e alimentare, sulla conservazione della biodiversità e sulla solidarietà al fine di coinvolgere e sensibilizzare i propri soci e il pubblico in generale;
  • in particolare, vengono proposte attività che comprendono momenti culinari con il consumo dei prodotti della cooperativa (brunch, pranzi, merende, aperitivi e cene), organizzate al suo interno o in collaborazione con altri attori locali;
  • oltre alla produzione direttamente sui campi, vengono raccolti e valorizzati frutti, bacche, erbe, fiori e noci provenienti da esuberi di terzi o situazioni di abbandono o semi-abbandono, così come dalla natura;
  • la produzione agricola avviene in sintonia con la biodiversità: in particolare vengono promossi interventi e pratiche di gestione favorevoli alla fauna e alla flora dell’ambiente agricolo;
  • la società cooperativa Seminterra coltiva buoni contatti e collabora attivamente con altri attori attivi a livello regionale quali enti e associazioni, ma anche privati, che condividono gli stessi o simili ideali.
  • la società cooperativa Seminterra si riconosce in valori quali l’antirazzismo, l’antisessismo, la collaborazione, la condivisione e la solidarietà.

4. Soci

4.1 Ammissione

Possono venire ammessi come soci persone fisiche e giuridiche che riconoscono e si identificano con lo Statuto e i principi guida della società cooperativa.

L’ammissione viene decisa dall’amministrazione su richiesta scritta del/la candidato/a, che dichiara di accettare lo Statuto e i principi guida della società cooperativa, e paga la quota sociale.

L’amministrazione può rifiutare una richiesta senza che ne venga specificato il motivo.

L’amministrazione tiene il registro dei soci, dove vengono indicati nome, cognome e indirizzo di ciascun socio.

4.2 Quote sociali

Ogni socio è tenuto al versamento di minimo una quota sociale del valore nominale di CHF 100.- (cento), che va a confluire nel capitale sociale. I soci sono invitati, ma non obbligati, ad acquistare almeno due ulteriori quote sociali nei primi tre anni in cui fanno parte della società cooperativa. Ogni socio può acquistare un massimo di 20 (venti) quote sociali.

4.3 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e doveri, riservate le eccezioni derivanti dalla legge o dal presente Statuto. In particolare, ogni socio ha il diritto di voto all’assemblea e di essere eletto nell’amministrazione.

Ogni socio si impegna a difendere gli interessi della società cooperativa. Egli/Ella prende atto che il proprio contributo attivo, secondo le proprie possibilità e capacità, è fondamentale per raggiungere gli obiettivi della società cooperativa Seminterra, impegnandosi di conseguenza a sostenere le attività della stessa in ogni fase ed ambito (produzione, distribuzione, trasformazione, ecc.) e partecipando attivamente ai vari eventi e iniziative.

Inoltre ogni socio ha la facoltà, ma non l’obbligo, di sottoscrivere un ulteriore abbonamento con la società cooperativa Seminterra, che gli/le permette di partecipare alla condivisione del raccolto ricevendo regolarmente ceste di ortaggi e altri prodotti agricoli vegetali, in cambio di una determinata prestazione lavorativa e/o finanziaria, così come precisato nel relativo Regolamento.

4.4 Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio può avvenire mediante le dimissioni da parte di quest’ultimo/a.

Le dimissioni sono da inoltrare in forma scritta all’amministrazione e possono essere date per la fine di un anno con termine di tre mesi: il termine ultimo per inoltrare le dimissioni per il 31 dicembre dell’anno in corso è quindi il 30 settembre del rispettivo anno.

Un socio ha la possibilità di cedere la sua quota ad un altro socio in qualsiasi momento, previa approvazione dell’amministrazione.

L’amministrazione può anche decidere l’esclusione di un socio. La comunicazione dell’esclusione deve avvenire per raccomandata.

Il socio che viene escluso ha diritto, entro 30 giorni dalla ricezione della decisione, ad inoltrare per raccomandata ricorso all’indirizzo della società cooperativa. La prossima assemblea generale deciderà se accettare o meno il ricorso.

L’appartenenza cessa anche in caso di decesso, o nel caso di persone giuridiche, per scioglimento.

4.5 Restituzione della quota sociale

In caso di dimissioni, esclusione o cessazione dell’appartenenza alla società cooperativa, ogni socio ha diritto alla restituzione del valore nominale della quota sociale, senza interessi. Non ha però alcun diritto al restante capitale sociale della cooperativa.

La restituzione delle quote sociali deve avvenire entro 12 mesi dal termine dell’appartenenza alla cooperativa.

È raccomandato che le quote sociali vengano convertite, interamente o parzialmente, in donazione alla società cooperativa Seminterra.

5. Organizzazione

5.1 Organi

Gli organi della società cooperativa Seminterra sono:

  • l’assemblea generale dei soci;
  • l’amministrazione;
  • l’organo di revisione, fintanto questo sia necessario (cf. sotto pto. 5.4).

5.2 L’assemblea generale dei soci

5.2.1 Competenze

L’assemblea generale dei soci costituisce l’organo supremo della società cooperativa Seminterra. Essa ha i seguenti poteri inalienabili:

  • l’approvazione di modifiche statutarie;
  • la nomina e la revoca dei membri dell’amministrazione;
  • la nomina e la revoca dell’organo di revisione (salvo che i soci non abbiano deciso l’Opting-out, cf. sotto pto. 5.4);
  • l’approvazione dei conti annuali;
  • il discarico all’amministrazione;
  • lo scioglimento o la fusione della società cooperativa;
  • l’approvazione del Regolamento;
  • la decisione sui ricorsi previsti dal pto. 4.4;
  • decisione su tutti gli altri affari che le sono riservati per legge o dallo Statuto.

5.2.2 Convocazione

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata ogni anno dall’amministrazione nel primo semestre dell’anno civile.

I soci si riuniscono in assemblea straordinaria:

  • per decisione dell’amministrazione;
  • a richiesta scritta di 1/4 (un quarto) dei soci con indicazione delle trattande;
  • negli altri casi previsti dalla legge.

Con la convocazione scritta, da notificarsi almeno 15 giorni prima dell’assemblea, devono essere comunicate le trattande dell’ordine del giorno ed eventuali modifiche statutarie in votazione.

5.2.3 Diritto di voto

Ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero di quote.
Un socio o una persona terza può rappresentare al massimo un altro socio. In questo caso è necessaria una procura scritta.

5.2.4 Decisioni

Per lo scioglimento o la fusione della società cooperativa, così come per le modifiche dello Statuto, è necessario che la maggioranza favorevole sia costituita dai 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.

Le altre decisioni vengono prese per maggioranza semplice dei presenti.

Le schede bianche contano solo per accertare la partecipazione al voto.

5.3 Amministrazione

L’amministrazione è composta da almeno tre soci e da un massimo di sette soci che vengono eletti dall’assemblea generale dei soci.

Le persone giuridiche non possono prendere questa carica.

L’amministrazione viene eletta per un periodo di quattro anni ed allo scadere del mandato i membri sono rieleggibili.

5.3.1 Suddivisione dei compiti

La suddivisione dei compiti all’interno dell’amministrazione, come pure la nomina del presidente e del segretario avvengono all’interno della stessa amministrazione.

5.3.2 Decisioni

Per poter prendere decisioni devono essere presenti minimo 2/3 (due terzi) dei membri dell’amministrazione e non meno di tre.

Le decisioni vengono prese per consenso unanime. In caso di disaccordo, esse vengono prese per maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente conta doppio.

5.3.3 Compiti

La gestione così come la rappresentanza della società cooperativa nei confronti di terzi incombe all’amministrazione. I compiti dell’amministrazione comprendono tutti gli affari non riservati dalla legge o dal presente Statuto a un altro organo. In particolare, l’amministrazione organizza, coordina e gestisce le attività della società cooperativa Seminterra.

5.4 Organo di revisione

Se sono date le condizioni per una revisione ordinaria o limitata, l’assemblea generale elegge l’organo di revisione.
Nel rispetto della legge, l’assemblea generale può rinunciare alla revisione limitata (Opting-out).

L’assemblea generale dei soci nomina due controllori dei conti, i quali:

  • controllano la contabilità;
  • emettono un rapporto in occasione dell’assemblea generale dei soci.

I controllori non possono appartenere all’amministrazione.

6. Firma

La firma in nome e per conto della società cooperativa Seminterra è collettiva a due con almeno il presidente o il segretario.

Tutti i membri dell’amministrazione, così come altre persone da questa designate, hanno diritto di firma.

7. Mezzi finanziari

I mezzi finanziari della società cooperativa si compongono di:

  • quote sociali del valore nominale di CHF 100.- (cento);
  • contributi per poter partecipare alla condivisione del raccolto;
  • proventi / utili delle sue attività;
  • fondi di riserva formati da eventuali avanzi di gestione;
  • donazioni e altre liberalità;
  • prestiti;
  • sussidi.

8. Assunzione di beni

La società cooperativa Seminterra dopo la sua costituzione intende assumere dai soci fondatori (Lidia Selldorf, Eric Vimercati, Fabio Rüttimann, Zeno Boila, Olivia Lepori, Evita Heydenreich, Silvio Ciullo e Misha Heubi) attivi e passivi relativi ad un’impresa agricola stimati in CHF 16’717.90, senza alcuna controprestazione da parte della società coooperativa.

9. Contabilità

L’anno contabile termina il 31 dicembre di ogni anno e la contabilità viene presentata seguendo le disposizioni dell’art. 957 e segg. del Codice delle obbligazioni, la prima volta al 31 dicembre 2021. L’amministrazione provvede a redigere il bilancio da presentare all’assemblea dei soci per la sua approvazione, depositandolo presso la sede della società cooperativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

10. Responsabilità

Per gli obblighi della società cooperativa Seminterra risponde solo il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

11. Scioglimento e ripartizione del patrimonio in caso di liquidazione

La società cooperativa è sciolta:

  • per decisione dell’assemblea dei soci (liquidazione o fusione);
  • per dichiarazione di fallimento;
  • negli altri casi previsti dalla legge.

L’assemblea dei soci può decidere lo scioglimento della società cooperativa mediante liquidazione, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci presenti e nominando uno o più liquidatori. Questi ultimi sono tenuti, terminata la liquidazione, a consegnare un rapporto finale all’assemblea dei soci.

Dopo l’estinzione di tutti i debiti, i beni della società cooperativa saranno impiegati per il rimborso delle quote sociali al loro valore nominale, senza interesse. Sull’eventuale eccedenza verrà elaborata una proposta di suddivisione o devoluzione da parte dell’amministrazione, su cui deciderà l’ultima assemblea dei soci.

12. Pubblicazioni e comunicazioni

Le pubblicazioni sociali vengono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Le convocazioni e le comunicazioni ai soci vengono indirizzate all’ultimo domicilio noto dei soci per iscritto o per e-mail.

13. Riferimenti di legge

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto fa stato il Codice delle obbligazioni (Libro V del Codice civile svizzero).

14. Foro competente

Il foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere in connessione con i rapporti societari è quello di Bellinzona.

15. Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato accettato nell’ambito dell’assemblea costitutiva dell’8 novembre 2020.